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Newsletter N° 111 del 01/02/2012

L'ESPERTO RISPONDE

 

Bologna - D: I miei genitori vorrebbero acquistare un appartamento al secondo ed ultimo piano oltre al rialzato però essendo piuttosto anziani sono spaventati dalla mancanza dell'ascensore
Hanno pensato di installarne uno A LORO SPESE, sapendo che lo spazio ed i requisiti per poterlo fare esistono 
Chiedevo: assodato che i requisiti tecnici per l'installazione sussistano tutti, è possibile che anche solo un condomino possa opporsi ? Il progetto deve essere approvato dalla maggioranza dei condomini, oppure se essi non partecipano alla spesa (ed all'utilizzo) dell'ascensore , non hanno voce in capitolo ?
Grazie mille e cordiali saluti
 
R: Gentile Sig.ra, in caso di superamento di barriere architettoniche quale può essere l'edificazione di un ascensore, in caso di necessità fisica dell'abitante, la legge (art. 2 legge 13 del 1989) prevede che debba essere deliberata detta costruzione con la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'immobile; se l'assemblea non può deliberare per il mancato rispetto del numero la maggioranza è di 1/3 dei partecipanti al condominio e almeno 1/3 il valore dell'edificio.
Qualora non vi sia la necessità di abbattimento di barriere architettoniche, la costruzione di un ascensore è da intendersi semplicemente innovazione e pertanto richiede il quorum costitutivo di 2/3 dl valore dell'edificio e 2/3 dei presenti all'assemblea in prima convocazione (art. 1136 c.c.). Il quorum deliberativo è invece della maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell'edificio. 
In ogni caso, chi è dissenziente, può non contribuire alle spese ma l'impianto di sollevamento sarà dotato di chiusura a chiavi, per impedirne l'uso a chi non ha voluto parteciparvi.
Per la tipologia della costruzione non deve essere antiestetica e deve rispettare il decoro architettonico e la sicurezza dell'edificio cui è destinata.
Bologna-case.it
 
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Bologna - D: Ho una terrazza a livello con la cucina, e per motivi di privaci ho appeso una semplicissima tenda verticale all'interno della terrazza, come se fosse un lenzuolo steso. il mio vicino di casa, appartenente ad altro condominio sostiene che non sia regolare perchè le distanze tra me e lui sono inferiori ai cinque metri.
 
R: Chiedi al tuo vicino in base a quale normativa ritiene che la tua tenda non è regolare per via della distanza!
Bologna-case.it
 
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Bologna - D: Salve, nel condominio in cui abito ci sono 10 appartamenti ed 8 garages. Dunque non tutti i condomini possiedono un garages.
L’accesso, dalla stada, agli appartamenti ed ai garages avviene attraverso un unico cancello.
Desideravo sapere, nel caso specifico, da chi devono essere sostenute le spese per il passo carrabile, da tutti i condomini, o dai soli proprietari dei garages?
 
R: Andrebbe applicato l'art. 1123 del cod. civ. Quindi le spese vanno pagate in parti millesimali tra tutti quelli che utilizzano il passo carraio. Quindi, anche chi non ha il garage, ma utilizza il passo carraio per accedere al cortile interno con la bicicletta a mio avviso dovrebbe pagare la tassa proporzionalmente alla sua quota millesimale. 
Bologna-case.it

 

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